1. FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100)
e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI. L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
In particolare Space Tour è titolare dell’autorizzazione amministrativa n. 33424 del 24/06/2003.
3. DEFINIZIONI. Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al
seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt.
85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in
catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. Organizzazione Tecnica: Space Tour Gruppo New Taurus viaggi , Via dell’artigianato n. 39/b, Livorno.
2. Titolare dell’autorizzazione amministrativa n. 33424 del 24/ 06/03
3. Periodo di validità del catalogo: 01/05/08 - 31/10/08;
4. Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari e1 = $ 1,45
5. La Space tour Gruppo New Taurus Viaggi è coperta da polizza assicurativa nr. 22097 con la compagnia
Europe Assistance la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 del Dlg. N. 111/1995;
“L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005”
6. PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico,
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima
della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8 PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA. Prima
della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 –
il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Pacchetti turistici con servizi regolari
di linea,a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula
alberghiera, Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali, pacchett i turistici con soggiorno in appartamenti,
residence, ville e villaggi in formula affitto:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine. Per tutte le combinazioni nessun rimborso
sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio
stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza
dei previsti documenti personali per l’espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI. Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla
data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare
la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente
la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE. Ai sensi dell’art. 19, 1° Co. Dlg. n. 111/1995, ogni mancanza nell’esecuzione
del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può, ai sensi del
2° del cit. art., altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore di viaggi, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di
partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA. Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse
da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore. Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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